IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1793/1998,
 proposto da Antonella Boni, Clara Pellegrini, Ezio  Blangero,  Chiara
 Cavalli  e  Maria  Grazia  Corrias,  rappresentati a difesi dall'avv.
 Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso  lo  studio  del
 medesimo in Milano via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  ospedaliera  San  Carlo  Borromeo  di  Milano in
 persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in  giudizio
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Mirella Ciccio' ed elettivamente
 domiciliata presso lo studio della medesima, in Milano  via  Podgora,
 12/b;  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  costituitasi in
 giudizio rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato,  domiciliata  presso  gli  uffici  della stessa in Milano, via
 Freguglia, 1; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio,  per
 l'annullamento:
     della nota del 19 febbraio 1998, avente ad oggetto "consiglio dei
 sanitari dell'azienda ospedaliera";
     del bando 9 marzo 1998 di indizione delle elezioni del consiglio;
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo:
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, gli avv. Lamberti  per  i  ricorrenti  e  Molentino,  in
 delega, per l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata si e' costituita in giudizio  per  sostenere  la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ha dedotto la manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in relazione ai contenuti della normativa statale.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso  reclama l'annullamento degli atti con i quali e
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3.  -  Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo
 e' stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine,  tra
 l'altro,  di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale  nominato  dalla   regione   e   assistito   per   attivita'
 tecnico-sanitarie  da  un consiglio dei sanitari, composto da medici,
 in  maggioranza  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da   una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992,  n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.